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  un "codice etico":

•  è essenziale per l' eupraghia , intesa come "agire bene"

•  sottrae il rapporto medico-paziente all'arbitrarietà dei ruoli e dei comportamenti e, quindi, alle logiche - opposte, ma attraentesi - del business e del discount

•  favorisce la "serietà" di una prestazione medica "effettiva", non più fondata solo sui titoli e sul marketing pubblicitario, ma anche sullo stile di vita, sul rapporto umano, sul rispetto reciproco, sulla rinomata etica professionale, nonché sulla diffusa e lunga considerazione sociale e scientifica

i "protocolli medico-paziente" :

•  ratificano la comune e libera volontà negoziale-terapeutica del medico e del paziente

•  ne consolidano il feeling

•  "(in)formano" su tecniche, possibilità e obiettivi terapeutici

•  sono posti a memoria di reciproci vincoli ed obbligazioni

la certificazione degli " standard di qualità" :

•  è garanzia di eupraghia e, quindi, di "fiducia meritata"

•  non è espressione di un dogma assoluto e superiore, ma summa delle indicazioni raccolte da autorevoli esponenti delle varie branche della medicina

•  assicura un trattamento medico a "5 stelle"

l' interscambio di conoscenze professionali:

•  accresce l' eupraghia

•  favorisce la condivisione di esperienze mediante attività congressuali, pubblicistiche ed associative

•  migliora il servizio reso dal medico al paziente

l'operatività di polizze assicurative senza "minaccia" di recesso da parte della Compagnia all'insorgenza dell'evento-danno è garantita dall'esistenza della certificazione degli " standard di qualità professionale" e dal loro rispetto

la tutela conciliativa e arbitrale rituale:

•  deriva dalla comune volontà irrevocabile, espressa nel "protocollo" negoziale, di demandare a priori la composizione di eventuali controversie insorgenti tra medico e paziente alla Camera dell'A.N.I.ME.C.

•  opera in via stragiudiziale o secondo legge , fuori dalla pubblicità delle aule giudiziarie e dal clamore mediatico, entro una tempistica rapida e certa

•  produce un contratto di reciproca soddisfazione o una sentenza definitiva ("lodo"), quest'ultima sottoposta al controllo ("omologa") del Tribunale e ricorribile in Cassazione solo per residuali vizi di legittimità.